Art. 1
1. Per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004 sono aperti i seguenti contingenti tariffari:
In vigore dal 23 dic 2003
a)
9 400 tonnellate di «baby beef», espresse in peso carcassa, originarie della Croazia;
b)
1 500 tonnellate di «baby beef», espresse in peso carcassa, originarie della Bosnia-Erzegovina;
c)
1 650 tonnellate di «baby beef», espresse in peso carcassa, originarie dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia;
d)
9 975 tonnellate di «baby beef», espresse in peso carcassa, originarie della Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo.
I quattro contingenti indicati al primo comma recano rispettivamente i numeri d'ordine 09.4503, 09.4504, 09.4505 e 09.4506.
Per i quantitativi imputati su tali contingenti, 100 kg di peso vivo corrispondono a 50 kg di peso carcassa.
2. Per i contingenti di cui al paragrafo 1, i dazi doganali applicabili sono fissati al 20 % del dazio ad valorem e al 20 % del dazio specifico previsto dalla tariffa doganale comune.
3. L'importazione nell'ambito dei contingenti di cui al paragrafo 1 è riservata ad alcuni animali vivi e ad alcune carni di cui ai codici NC seguenti, che figurano nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2007/2000 e nell'allegato III degli accordi interinali conclusi con la Croazia e con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia:
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ex 0102 90 51, ex 0102 90 59, ex 0102 90 71 ed ex 0102 90 79,
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ex 0201 10 00 ed ex 0201 20 20,
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ex 0201 20 30,
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ex 0201 20 50.
Storico versioni
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