Art. 9
Entrata in vigore
In vigore dal 20 dic 2002
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2003.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2002.
Per il Consiglio
La Presidente
M. FISCHER BOEL
(1) GU C 227 E del 24.9.2002, pag. 333.
(2) Parere del 5 dicembre 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 179/2002 (GU L 31 dell'1.12.2002, pag. 25).
(4) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(5) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1447/2001 (GU L 198 del 21.7.2001, pag. 1).
(6) Vedi pagina 59 della presente Gazzetta ufficiale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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