Art. 3
In vigore dal 20 dic 2002
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2003.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2002.
Per il Consiglio
La Presidente
M. FISCHER BOEL
(1) GU C 203 E del 27.8.2002, pag. 304.
(2) Parere reso il 5 dicembre 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 179/2002 (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 25).
(4) GU L 175 del 3.7.1997, pag. 27. Decisione modificata dalla decisione 2002/70/CE (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 77).
(5) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1447/2001 (GU L 198 del 27.7.2001, pag. 1).
(6) Vedi pagina 57 della presente Gazzetta ufficiale.
ALLEGATO
1.
L'allegato I è modificato come segue:
a)
al punto 1, la lettera c) è sostituita dal seguentetesto:
«c)
necessità del settore»
;
b)
il punto 2 d) i) è sostituito dal seguente testo:
«i)
indicatori relativi all'evoluzione della flotta rispetto agli obiettivi dei piani di recupero o gestione»
.
2.
L'allegato II è soppresso.
3.
L'allegato III è modificato come segue:
a)
Il titolo del punto 1 è sostituito dal seguente testo:
«1.
Attuazione delle misure relative alle attività della flotta da pesca (Titolo II)»
;
b)
il punto 1.0 è sostituito dal seguente testo:
«1.0. Età delle navi
Ai fini del presente regolamento, l'età di una nave è un numero intero definito come la differenza tra l'anno in cui l'autorità di gestione ha deciso la concessione di un premio o di un aiuto e l'anno di entrata in servizio, quale definito dal regolamento (CEE) n. 2930/86.»
c)
I punti 1.3 e 1.4 sono sostituiti dai seguenti:
«1.3. Rinnovo della flotta (articolo 9)
a)
Le navi devono essere costruite nel rispetto dei regolamenti e delle direttive vigenti in materia di igiene, sicurezza, sanità, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro, nonché delle disposizioni comunitarie sulla misurazione delle navi e sul controllo delle attività di pesca.
b)
Le navi sono iscritte nel registro delle navi da pesca della Comunità.
c)
Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettera d), il trasferimento della proprietà di un peschereccio non dà diritto a un aiuto comunitario.
1.4. Ammodernamento e armamento dei pescherecci (articolo 9)
a)
Le navi devono essere iscritte nel registro delle navi da pesca della Comunità da almeno cinque anni, tranne che per l'attrezzatura relativa ai sistemi di controllo dei pescherecci. In occasione dei lavori di ammodernamento dei pescherecci, le modifiche delle loro caratteristiche devono essere comunicate al registro e la loro misurazione deve essere conforme alle disposizioni comunitarie;
b)
gli investimenti dovrebbero riguardare:
i)
la razionalizzazione delle attività di pesca mediante l'uso di tecnologie di pesca e metodi a bordo maggiormente selettivi o a basso impatto per evitare catture accessorie non desiderabili diverse da quelle previste dalla normativa comunitaria,
e/o
ii)
il miglioramento della qualità e della sicurezza dei prodotti pescati e conservati a bordo, l'uso di tecniche di pesca più selettive e di tecniche migliori di conservazione e l'applicazione delle disposizioni giuridiche e regolamenti in campo sanitario,
e/o
iii)
il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza.
Ferme restando le disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 2, la sostituzione degli attrezzi da pesca non è considerata una spesa ammissibile.»
d)
È aggiunto il seguente punto 1.5:
«1.5. Misure socioeconomiche (articolo 12)
Le misure per sostenere la riqualificazione professionale dei pescatori e la diversificazione delle loro attività in settori diversi dalla pesca marittima devono contribuire a una riduzione dello sforzo di pesca dei beneficiari anche se questi ultimi continuano la loro attività di pesca a tempo parziale»
.
4.
Nell'allegato IV, iltesto che precede la tabella 3 al punto 2 è sostituito dal seguente:
«2. Tassi di partecipazione finanziaria
a)
Per tutte le azioni di cui ai titoli II, III e IV, il contributo finanziario comunitario (A), l'intero contributo finanziario pubblico (nazionale, regionale e altro) dello Stato membro interessato (B) e, eventualmente, il contributo finanziario dei beneficiari privati (C) sono soggetti ai seguenti limiti, espressi in percentuale dei costi ammissibili.
Gruppo 1:
Premi per l'arresto definitivo delle attività (articolo 7), premi per la costituzione di società miste (articolo 8), piccola pesca costiera (articolo 11), misure di carattere socioeconomico (articolo 12), protezione e sviluppo delle risorse acquatiche [articolo 13, paragrafo 1, lettera a)], attrezzatura dei porti di pesca senza partecipazione finanziaria di beneficiari privati [articolo 13, paragrafo 1, lettera c)], promozione e ricerca di nuovi sbocchi senza partecipazione finanziaria di beneficiari privati (articolo 14), azioni realizzate dagli operatori del settore senza partecipazione finanziaria di beneficiari privati (articolo 15), premi per l'arresto temporaneo delle attività e altre compensazioni finanziarie (articolo 16), azioni innovative e di assistenza tecnica, inclusi i progetti pilota realizzati da organismi pubblici (articolo 17).
Gruppo 2:
Rinnovo della flotta, armamento e ammodernamento dei pescherecci (articolo 9).
Gruppo 3:
Acquacoltura [articolo 13, paragrafo 1, lettera b)], attrezzatura dei porti di pesca con partecipazione finanziaria di beneficiari privati [articolo 13, paragrafo 1, lettera c)], trasformazione e commercializzazione [articolo 13, paragrafo 1, lettera d)], pesca nelle acque interne [articolo 13, paragrafo 1, lettera e)], promozione e ricerca di nuovi sbocchi con partecipazione finanziaria di beneficiari privati (articolo 14), azioni realizzate da operatori del settore con partecipazione finanziaria di beneficiari privati (articolo 15, paragrafo 2).
Gruppo 4:
Progetti pilota diversi da quelli realizzati da organismi pubblici (articolo 17).
b)
Con riferimento alle operazioni concernenti la protezione e lo sviluppo delle risorse acquatiche [articolo 13, paragrafo 1, lettera a)], l'attrezzatura dei porti di pesca [articolo 13, paragrafo 1, lettera c)], la promozione e la ricerca di nuovi sbocchi (articolo 14) e le azioni realizzate dagli operatori del settore (articolo 15), l'autorità di gestione determina se esse rientrano nel gruppo 1 o nel gruppo 3 in particolare sulla base delle seguenti considerazioni:
—
interessi collettivi o individuali,
—
beneficiario collettivo oppure individuale (organizzazioni di produttori, organizzazioni rappresentative del settore),
—
accesso pubblico ai risultati dell'operazione oppure proprietà e controllo privato,
—
partecipazione finanziaria di organismi collettivi, istituzioni di ricerca»
.
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