Art. 4
In vigore dal 23 feb 2000
L'aiuto specifico a favore dei produttori di carni ovine e caprine stabiliti nelle zone svantaggiate, che in applicazione dell', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1323/90 gli Stati membri sono autorizzati a versare, entro i limiti e ai tassi previsti dall', paragrafo 7, e dall', paragrafo 8, secondo comma, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 2467/98, ovvero eventualmente il saldo di tale aiuto, qualora si applichi l' del regolamento (CE) n. 1163/1999, è versato entro il 15 ottobre 2000.
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