Art. 2

1. Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

In vigore dal 14 feb 2000
- tonniere congelatrici con reti a circuizione: Francia 18, Spagna 18, - tonniere con lenza a canna: Francia 7, - pescherecci con palangari di superficie: Spagna 28, Portogallo 5. 2. Qualora le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscano le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da qualsiasi altro Stato membro.
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