Art. 3

In vigore dal 9 feb 2000
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile fino al 30 aprile 2000. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2000. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1. (2) GU L 164 del 9.6.1998, pag. 1. (3) GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1. (4) GU L 328 del 22.12.1999, pag. 9.
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Art. 3 Regolamento (UE) 2000/304 | Portale Normativo