Art. 3
In vigore dal 9 feb 2000
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile fino al 30 aprile 2000.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2000.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1.
(2) GU L 164 del 9.6.1998, pag. 1.
(3) GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1.
(4) GU L 328 del 22.12.1999, pag. 9.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2000:304:oj#art-3