Art. 1
In vigore dal 8 feb 2000
All'articolo 4, paragrafo 5, secondo comma e all'articolo 5, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 2190/96 i termini "Costa Rica e Giappone" sono sostituiti dai termini "Costa Rica, Giappone e Sri Lanka".
Storico versioni
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