Art. 1

In vigore dal 8 feb 2000
All'articolo 4, paragrafo 5, secondo comma e all'articolo 5, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 2190/96 i termini "Costa Rica e Giappone" sono sostituiti dai termini "Costa Rica, Giappone e Sri Lanka".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2000:298:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo