Art. 2
In vigore dal 4 feb 2000
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2000.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1.
(2) GU L 199 del 30.7.1999, pag. 8.
(3) GU L 241 dell'1.9.1988, pag. 88.
(4) GU L 202 del 25.7.1991, pag. 16.
(5) GU L 199 del 30.7.1999, pag. 15.
(6) GU L 283 del 6.11.1999, pag. 10.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2000:286:oj#art-2