Art. 3
Fonti e metodi per l'elaborazione dei dati trimestrali
In vigore dal 3 feb 2000
In sede di elaborazione dei dati trimestrali per le categorie di cui all' vanno rispettate le seguenti norme:
1) i dati trimestrali sono basati su informazioni dirette tratte da fonti basilari quali, ad esempio, le fonti amministrative o i conti pubblici, rappresentative, per ciascuna categoria, di almeno il 90 % di questa;
2) le informazioni dirette sono integrate da rettifiche di copertura, se necessario, e da rettifiche concettuali, al fine di conformare i dati trimestrali ai concetti del SEC 95.
3) i dati trimestrali e i corrispondenti dati annuali devono essere coerenti.
Storico versioni
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