Art. 1

In vigore dal 1 feb 2000
1. L'olio d'oliva non trattato di cui ai codici NC 1509 10 10 e 1509 10 90, interamente ottenuto in Tunisia e direttamente trasportato da questo paese nella Comunità e che beneficia del dazio doganale di cui all' del regolamento (CE) n. 2798/1999, può essere importato a decorrere dal 1o marzo della camapgna 1999/2000. I titoli d'importazione sono rilasciati entro il limite di 46000 tonnellate per la campagna 1999/2000. 2. Per la campagna 1999/2000 e fatto salvo l'attuale limite di 46000 tonnellate, previsto nell'ambito del contingente tariffario n. 09.4032, il rilascio dei titoli è autorizzato, secondo le condizioni previste dall' del regolamento (CE) n. 2798/1999, entro il limite di 10000 tonnellate al mese. Tale limite è però ridotto a 5000 tonnellate per il mese di marzo e a 8000 tonnellate per il mese di aprile. Se il quantitativo autorizzato per un determinato mese non viene interamente utilizzato nel corso del mese in questione, il quantitativo rimanente va ad aggiungersi a quello del mese successivo, senza ulteriori possibilità di riporto. 3. Ai fini della contabilizzazione del quantitativo utilizzato ogni mese, la settimana che ha inizio in un dato mese e termina nel mese seguente si considera far parte del mese in cui cade il giovedì.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2000/251 | Portale Normativo