Art. 5
In vigore dal 1 feb 2000
Per il secondo trimestre del 2000, il quantitativo autorizzato per ciascun operatore tradizionale e nuovo arrivato di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2362/98 è fissato al 30 % del quantitativo che è stato fissato e comunicato in applicazione dell', paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2362/98 per gli operatori tradizionali e in applicazione dell', paragrafo 7, del presente regolamento, per gli operatori nuovi arrivati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2000:250:oj#art-5