Art. 2
In vigore dal 26 gen 2000
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica all'esercizio contingentale 1999.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2000.
Per la Commissione
Pascal LAMY
Membro della Commissione
(1) GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1.
(2) GU L 134 del 28.5.1999, pag. 1.
(3) Approvato con decisione 88/656/CEE (GU L 380 del 31.12.1988, pag. 1).
(4) Approvato con decisione 1999/876/CEE (GU L 345 del 31.12.1999, pag. 1).
(5) Approvato con decisione 95/155/CE (GU L 104 del 6.5.1995, pag. 1).
ALLEGATO
- Categoria 20/39: riporto di 274020 kg dai limiti quantitativi dell'anno 2000
- Categoria 156: riporto di 118800 kg dai limiti quantitativi dell'anno 2000
- Categoria 157: riporto di 282850 kg dai limiti quantitativi dell'anno 2000
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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