Art. 6

In vigore dal 24 gen 2000
Il testo dell', paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 933/95 è sostituito dal seguente: "Dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2000, e fatto salvo il disposto del paragrafo 2, i dazi doganali applicabili all'importazioni dei prodotti sotto elencati, originari della Bulgaria, dell'Ungheria e della Romania, sono sospesi ai livelli ed entro i limiti dei contingenti tariffari indicati a fronte di ciascuno di essi: a) Vini originari della Bulgaria >SPAZIO PER TABELLA> b) Vini originari dell'Ungheria: >SPAZIO PER TABELLA> c) Vini originari della Romania: >SPAZIO PER TABELLA>"
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