Art. 1

In vigore dal 24 gen 2000
1. È nuovamente introdotto il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1567/97 del Consiglio sulle importazioni di borsette con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati, del codice NC 4202 21 00 originarie della Repubblica popolare cinese prodotte da Gainth Industrial Ltd, Macia Company Ltd, Yen Sheng Factory Ltd (incluso il produttore collegato Dongguan Dalang Huqiu Leathers Co. Ltd), Dongguan All Be Right Leathern Products Co. Ltd e Panyu Simone Handbag Ltd. 2. Ai fini del presente regolamento, per borsette in cuoio si intendono borsette con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati, anche a tracolla, comprese quelle senza impugnatura, destinate principalmente a contenere piccoli oggetti quali chiavi, portamonete, occorrente per il trucco, sigarette, indipendentemente dalla loro dimensione e forma. 3. L'aliquota di dazio applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è del 38 %. 4. Il dazio così istituito è riscosso sulle importazioni del prodotto in questione che sono state registrate a norma dell' del regolamento (CE) n. 152/1999 della Commissione. 5. Salvo altrimenti disposto, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazio doganale.
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