Art. 3
In vigore dal 24 gen 2000
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 28 febbraio 1999.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 24 gennaio 2000.
Per il Consiglio
Il Presidente
J. GAMA
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18).
(2) GU L 353 del 3.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2593/97 (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 6).
(3) GU L 152 del 18.6.1994, pag. 1.
(4) GU C 168 del 3.6.1997, pag. 4.
(5) GU C 365 del 3.12.1997, pag. 5.
(6) GU C 363 del 29.11.1997, pag. 2.
(7) GU C 107 del 7.4.1998, pag. 4.
Storico versioni
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