Art. 2

In vigore dal 24 gen 2000
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2000. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1. (2) GU L 199 del 30.7.1999, pag. 8. (3) GU L 232 del 9.8.1989, pag. 13. (4) GU L 184 del 24.7.1996, pag. 3. (5) GU L 309 dell'8.11.1990, pag. 1. (6) GU L 170 del 6.7.1999, pag. 16. ALLEGATO L'allegato IV del regolamento (CEE) n. 3201/90 è modificato come segue:1) Nel titolo "4. AUSTRALIA" è aggiunto il nome della varietà seguente: "Chambourcin" 2) Nel titolo "10. STATI UNITI D'AMERICA":1) i seguenti nomi di varietà sono soppressi dalla lettera a) e sono inseriti nella lettera b) dello stesso capitolo, rispettando l'ordine alfabetico: "Royalty Rubired Salvador" 2) alla lettera a):a) nella colonna "Nomi di varietà ammessi nella Comunità", i termini "Alicante Ganzin" sono soppressi; b) nella colonna "Sinonimi ammessi" il termine "grenache" è soppresso ed è aggiunto nella colonna "Elenco delle varietà ammesse nella Comunità".3) Nel titolo "11. UNGHERIA":a) sono aggiunti i seguenti nomi di varietà e relativi sinonimi: ">SPAZIO PER TABELLA>" b) sono soppressi la seguente varietà e il relativo sinonimi: ">SPAZIO PER TABELLA>" 4) Nel titolo "26. UCRAINA" è aggiunta la varietà seguente: "Odessa Black"(1). (1) Secondo quanto comunicato dalle autorità ucraine, la "Odessa black" è una varietà ottenuta dall'incrocio di "Alicante Bouschet" con "Cabernet Sauvignon".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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