Art. 2

In vigore dal 20 gen 2000
Salvo il disposto dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono, entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, comunicare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione. A norma dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono, entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, presentare osservazioni sull'applicazione dello stesso.
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