Art. 2

In vigore dal 17 dic 1999
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2000. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 184 del 27.7.1993, pag. 1. (2) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. (3) GU L 267 del 28.10.1993, pag. 4. (4) GU L 174 del 26.7.1995, pag. 27. (5) GU L 335 del 23.12.1994, pag. 54. (6) GU L 347 del 23.12.1998, pag. 15. ALLEGATO Bilancio di approvvigionamento previsionale delle isole minori del mar Egeo in prodotti cerealicoli e in foraggi essiccati per il 2000 >SPAZIO PER TABELLA> La composizione dei gruppi di isole A e B è definita negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2958/93.
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Art. 2 Regolamento (UE) 1999/2682 | Portale Normativo