Art. 2
In vigore dal 17 dic 1999
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2000.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1999.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 184 del 27.7.1993, pag. 1.
(2) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.
(3) GU L 267 del 28.10.1993, pag. 4.
(4) GU L 174 del 26.7.1995, pag. 27.
(5) GU L 335 del 23.12.1994, pag. 54.
(6) GU L 347 del 23.12.1998, pag. 15.
ALLEGATO
Bilancio di approvvigionamento previsionale delle isole minori del mar Egeo in prodotti cerealicoli e in foraggi essiccati per il 2000
>SPAZIO PER TABELLA>
La composizione dei gruppi di isole A e B è definita negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2958/93.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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