Art. 1
In vigore dal 14 dic 1999
All'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1251/1999 è aggiunto il seguente comma: "Se la quantità di sottoprodotti destinati al consumo umano o animale che si prevede di ottenere dalla coltivazione di semi oleosi su superfici ritirate dalla produzione, a norma del primo comma, rischia, in base ai quantitativi stimati nel quadro dei contratti conclusi con i produttori, di superare il limite di 1 milione di tonnellate annue, espresse in equivalente farina di soia, per rispettare tale limite occorre ridurre il quantitativo stimato di sottoprodotti destinati al consumo umano o animale che può essere prodotto in base a ciascun contratto.".
Storico versioni
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