Art. 2
In vigore dal 14 dic 1999
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica con effetto a decorrere dal 15 giugno 1999.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 1999.
Per il Consiglio
Il Presidente
K. HEMILÄ
(1) Parere reso il 2 dicembre 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Parere reso il 20 ottobre 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2199/97 (GU L 303 del 6.11.1997, pag. 1).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1999:2701:oj#art-2