Art. 1

Il regolamento finanziario è modificato nel modo seguente:

In vigore dal 13 dic 1999
1) All'articolo 7, punto 3, dopo le parole "il Comitato delle regioni" sono inserite le parole "il Mediatore". 2) L'articolo 12 è modificato nel modo seguente: a) il primo comma è sostituito dal seguente: "Il Parlamento europeo, il Consiglio, la Corte di giustizia, la Corte dei conti, il Comitato economico e sociale, il Comitato delle regioni e il Mediatore elaborano, anteriormente al 1o luglio di ogni anno, uno stato di previsione delle loro spese e delle loro entrate per l'anno successivo."; b) il secondo comma è soppresso. 3) All'articolo 14, il primo comma è sostituito dal seguente: "La Commissione può, di propria iniziativa ed eventualmente su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del Mediatore, per quanto concerne la loro sezione rispettiva, presentare al Consiglio una lettera rettificativa che modifica il progetto preliminare di bilancio sulla base di nuovi elementi non noti al momento della redazione dello stesso." 4) All'articolo 15, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: "4. Le domande di bilancio rettificativo e, eventualmente, suppletivo, presentate dal Parlamento europeo, dal Consiglio, dalla Corte di giustizia, dalla Corte dei conti, dal Comitato economico e sociale, dal Comitato delle regioni o dal Mediatore sono trasmesse all'autorità di bilancio dalla Commissione. Essa può allegarvi un parere divergente." 5) L'articolo 19, paragrafo 1, è modificato nel modo seguente: a) al primo comma, il secondo trattino è sostituito dal seguente: "- sezioni divise in stati delle entrate e delle spese del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del Mediatore."; b) il secondo e terzo comma sono soppressi. 6) All'articolo 20, punto 3), primo trattino, sono soppresse le due frasi che seguono: "L'organico del Mediatore figura in modo distinto nell'organigramma del personale del Parlamento europeo, quello del personale del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e della loro struttura organizzativa comune figurano in modo distinto nel quadro della loro specifica sezione." 7) L'articolo 22 è modificato nel modo seguente: a) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: "2. La Commissione riconosce al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale, al Comitato delle regioni e al Mediatore i poteri necessari all'esecuzione delle sezioni del bilancio ad essi relative."; b) il secondo comma è soppresso. 8) All'articolo 24, primo comma, sono soppresse le parole "Il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni nominano di comune accordo un controllore finanziario". 9) All'articolo 25, secondo comma, sono soppresse le parole "Il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni nominano di comune accordo il contabile". 10) L'articolo 26 è modificato nel modo seguente: a) al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Corte di giustizia, la Corte dei conti, il Comitato economico e sociale, il Comitato delle regioni e il Mediatore possono procedere, all'interno delle rispettive sezioni del bilancio, a storni da articolo ad articolo all'interno di ciascun capitolo. Essi informano l'autorità di bilancio e la Commissione tre settimane prima di procedere a tali storni."; b) al paragrafo 4, il terzo comma è sostituito dal seguente: "È obbligatoria la trasmissione all'autorità di bilancio delle proposte di storno da capitolo a capitolo avanzate dalle altre istituzioni, dal Comitato economico e sociale, dal Comitato delle regioni e dal Mediatore. La Commissione può unire il proprio parere a tali proposte."
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Art. 1 Regolamento (UE) 1999/2673 — Il regolamento finanziario è modificato nel modo seguente: | Portale Normativo