Art. 1
In vigore dal 13 dic 1999
Il testo della nota complementare 1 del capitolo 20 della nomenclatura allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 è sostituito dal testo seguente: "1. Sono considerati come prodotti della voce 2001 solo gli ortaggi e legumi, la frutta ed altre parti commestibili di piante preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, aventi tenore, in peso, di acido volatile libero, calcolato in acido acetico, uguale o superiore a 0,5 %. Inoltre, i funghi di cui alla sottovoce 2001 90 50 non possono avere un tenore, in peso, di sale superiore a 2,5 %."
Storico versioni
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