Art. 4

In vigore dal 8 dic 1999
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l' 8 dicembre 1999. Per la Commissione Pascal LAMY Membro della Commissione (1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. (2) GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18. (3) GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1. (4) GU C 253 del 31.8.1996, pag. 18. (5) GU C 253 del 31.8.1996, pag. 20. (6) GU L 267 del 30.9.1997, pag. 81. (7) GU L 223 del 24.8.1999, pag. 3. (8) GU L 267 del 30.9.1997, pag. 1. (9) GU L 233 del 3.9.1999, pag. 1. (10) GU L 267 del 30.9.1997, pag. 19. (11) GU L 101 del 16.4.1999, pag. 1. (12) GU L 115 del 4.5.1999, pag. 13. ALLEGATO I "ALLEGATO II Società assoggettata a dazi antidumping e compensativi dal regolamento (CE) n. 1826/1999 >SPAZIO PER TABELLA>" ALLEGATO II "ALLEGATO Elenco delle 116 società i cui impegni sono stati accettati al 10 dicembre 1999 >SPAZIO PER TABELLA>"
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