Art. 4
In vigore dal 8 dic 1999
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l' 8 dicembre 1999.
Per la Commissione
Pascal LAMY
Membro della Commissione
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.
(2) GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18.
(3) GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.
(4) GU C 253 del 31.8.1996, pag. 18.
(5) GU C 253 del 31.8.1996, pag. 20.
(6) GU L 267 del 30.9.1997, pag. 81.
(7) GU L 223 del 24.8.1999, pag. 3.
(8) GU L 267 del 30.9.1997, pag. 1.
(9) GU L 233 del 3.9.1999, pag. 1.
(10) GU L 267 del 30.9.1997, pag. 19.
(11) GU L 101 del 16.4.1999, pag. 1.
(12) GU L 115 del 4.5.1999, pag. 13.
ALLEGATO I
"ALLEGATO II
Società assoggettata a dazi antidumping e compensativi dal regolamento (CE) n. 1826/1999
>SPAZIO PER TABELLA>"
ALLEGATO II
"ALLEGATO
Elenco delle 116 società i cui impegni sono stati accettati al 10 dicembre 1999
>SPAZIO PER TABELLA>"
Storico versioni
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