Art. 3

In vigore dal 8 dic 1999
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2000. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l' 8 dicembre 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 356 del 24.12.1991, pag. 1. (2) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. (3) GU L 222 del 7.8.1992, pag. 32. (4) GU L 116 del 12.5.1993, pag. 15. (5) GU L 343 del 18.12.1998, pag. 4. ALLEGATO I "ALLEGATO III PARTE 1 Fornitura alla Riunione di riproduttori di razza pura della specie bovina originari della Comunità per il 2000 >SPAZIO PER TABELLA> PARTE 2 Fornitura alla Guyana di riproduttori di razza pura della specie bovina originari della Comunità per il 2000 >SPAZIO PER TABELLA> PARTE 3 Fornitura alla Martinica di riproduttori di razza pura della specie bovina originari dela Comunità per il 2000 >SPAZIO PER TABELLA> PARTE 4 Fornitura alla Guadalupa di riproduttori di razza pura della specie bovina originari della Comunità per il 2000 >SPAZIO PER TABELLA>" ALLEGATO II "ALLEGATO PARTE 1 Fornitura alla Guyana di cavalli riproduttori di razza pura originari della Comunità per il 2000 >SPAZIO PER TABELLA> PARTE 2 Fornitura alla Martinica di cavalli riproduttori di razza pura originari della Comunità per il 2000 >SPAZIO PER TABELLA> PARTE 3 Fornitura alla Guadalupa di cavalli riproduttori di razza pura originari della Comunità per il 2000 >SPAZIO PER TABELLA> PARTE 4 Fornitura alla Riunione di cavalli riproduttori di razza pura originari della Comunità per il 2000 >SPAZIO PER TABELLA>"
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Art. 3 Regolamento (UE) 1999/2590 | Portale Normativo