Art. 3
In vigore dal 8 dic 1999
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2000.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l' 8 dicembre 1999.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 356 del 24.12.1991, pag. 1.
(2) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.
(3) GU L 222 del 7.8.1992, pag. 32.
(4) GU L 116 del 12.5.1993, pag. 15.
(5) GU L 343 del 18.12.1998, pag. 4.
ALLEGATO I
"ALLEGATO III
PARTE 1
Fornitura alla Riunione di riproduttori di razza pura della specie bovina originari della Comunità per il 2000
>SPAZIO PER TABELLA>
PARTE 2
Fornitura alla Guyana di riproduttori di razza pura della specie bovina originari della Comunità per il 2000
>SPAZIO PER TABELLA>
PARTE 3
Fornitura alla Martinica di riproduttori di razza pura della specie bovina originari dela Comunità per il 2000
>SPAZIO PER TABELLA>
PARTE 4
Fornitura alla Guadalupa di riproduttori di razza pura della specie bovina originari della Comunità per il 2000
>SPAZIO PER TABELLA>"
ALLEGATO II
"ALLEGATO
PARTE 1
Fornitura alla Guyana di cavalli riproduttori di razza pura originari della Comunità per il 2000
>SPAZIO PER TABELLA>
PARTE 2
Fornitura alla Martinica di cavalli riproduttori di razza pura originari della Comunità per il 2000
>SPAZIO PER TABELLA>
PARTE 3
Fornitura alla Guadalupa di cavalli riproduttori di razza pura originari della Comunità per il 2000
>SPAZIO PER TABELLA>
PARTE 4
Fornitura alla Riunione di cavalli riproduttori di razza pura originari della Comunità per il 2000
>SPAZIO PER TABELLA>"
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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