Art. 1

Il regolamento (CE) n. 2424/1999 è modificato come segue:

In vigore dal 8 dic 1999
1) L', paragrafo 3, è sostituito dal seguente testo: "3. Il summenzionato contingente è riservato all'importazione di carni disossate ed essiccate che rispondono alla seguente definizione: 'Tagli di carne ottenuti da cosce di bovini di almeno 18 mesi, privi di grasso intramuscolare visibile (dal 3 al 7 %), con valore pH delle carni fresche compreso tra 5,4 e 6,0; salati, stagionati, pressati, essiccati esclusivamente all'aria fresca e secca e che sviluppano muffe nobili (fioritura di funghi microscopici). Il peso del prodotto finito è compreso tra il 41 % e il 53 % della materia prima della salagione.'" 2) L'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, è sostituito dal seguente testo: "La domanda di rimborso dev'essere presentata entro il 21 gennaio 2000, conformemente agli articoli da 878 a 898 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione(3); essa dev'essere scortata da una copia dell'attestato previsto nell'avviso agli importatori sull'importazione di carni bovine essiccate(4) o da un attestato rilasciato dall'autorità di cui all'allegato II che certifica che, sulla base dei registri di produzione disponibili, la carne di cui trattasi risponde alla definizione di cui all', paragrafo 3." 3) All'articolo 8, paragrafi 2 e 3, la data del "1o dicembre 1999" deve essere sostituita dal "28 gennaio 2000".
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Art. 1 Regolamento (UE) 1999/2589 — Il regolamento (CE) n. 2424/1999 è modificato come segue: | Portale Normativo