Art. 3
In vigore dal 7 dic 1999
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2000.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 1999.
Per la Commissione
Erkki LIIKANEN
Membro della Commissione
(1) GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.
(2) GU L 309 del 19.11.1998, pag. 28.
(3) GU L 29 del 3.2.1999, pag. 9.
(4) GU L 321 del 30.11.1998, pag. 1.
(5) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.
(6) GU L 197 del 29.7.1999, pag. 25.
ALLEGATO I
ESTONIA
>SPAZIO PER TABELLA>
ALLEGATO II
LITUANIA
>SPAZIO PER TABELLA>
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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