Art. 2
In vigore dal 6 dic 1999
Gli importi depositati a titolo di dazio compensativo provvisorio in conformità del regolamento (CE) n. 1810/1999 sono definitivamente riscossi fino a concorrenza dell'aliquota del dazio definitivo.
La parte degli importi che supera l'aliquota del dazio definitivo è svincolata.
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