Art. 1

In vigore dal 6 dic 1999
Si ritiene che le catture di sogliola nelle acque delle divisioni CIEM VIIf,g eseguite da navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia abbiano esaurito il contingente assegnato alla Francia per il 1999. La pesca della sogliola nelle acque delle divisioni CIEM VIIf,g eseguita da navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data dalla quale decorre l'applicazione del presente regolamento.
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