Art. 1
In vigore dal 6 dic 1999
Si ritiene che le catture di merluzzo carbonaro nelle acque delle divisioni CIEM IIa (zona CE), IIIa, III b, c, d (zona CE) e IV effettuate da navi battenti bandiera della Svezia o registrate in Svezia abbiano esaurito il contingente assegnato alla Svezia per il 1999.
La pesca di merluzzo carbonaro nelle acque delle divisioni CIEM IIa (zona CE), IIIa, III b, c, d (zona CE) e IV effettuata da navi battenti bandiera della Svezia o registrate in Svezia è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock catturato da tali navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.
Storico versioni
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