Art. 3
In vigore dal 2 dic 1999
Le operazioni da prendere in considerazione per determinare il diritto all'indennità sono le vendite fatturate durante il trimestre di cui trattasi, utilizzate per il calcolo del prezzo di vendita medio mensile di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2210/93 della Commissione(4).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1999:2550:oj#art-3