Art. 3
In vigore dal 22 nov 1999
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 1999.
Per il Consiglio
Il Presidente
K. HEMILÄ
(1) GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1181/98 (GU L 164 del 9.6.1998, pag. 1).
(2) GU L 13 del 18.1.1999, pag. 111.
(3) GU L 332 del 20.12.1996, pag. 7.
ALLEGATO
Ripartizione dei contingenti di cattura della Comunità nelle acque della Lituania per il 1999
>SPAZIO PER TABELLA>
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:1999:2473:oj#art-3