Art. 1
Il regolamento (CE) n. 1729/1999 è modificato come segue:
In vigore dal 22 nov 1999
1) all', il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: "2. Su richiesta del titolare, il periodo di validità dei titoli di esportazione rilasciati ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1162/95(5), 1466/95(6) e 174/1999(7) che erano stati richiesti entro il 7 giugno 1999 e la cui validità non è scaduta prima del 31 maggio 1999, è prorogato fino al 30 novembre 1999.".
2) All', paragrafo 3, il termine di "180 giorni" è sostituito da "210 giorni".
3) All'articolo 4, paragrafo 3, primo trattino, il termine di "150 giorni" è sostituito da "210 giorni" ed è aggiunta la frase seguente: "Tuttavia, la proroga non dovrà oltrepassare la data del 31 maggio 2000".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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