Art. 1
In vigore dal 29 ott 1999
1. Le domande di titoli di esportazione provvisori, presentate a norma del regolamento (CE) n. 2084/1999, per i gruppi di prodotti identificati dai numeri 16-Tokyo, 16-Uruguay, 17, 20, 21, 25-Tokyo e 25-Uruguay nella colonna 3 dell'allegato:
- da richiedenti che abbiano designato come importatori proprie filiali:
a) sono accettate per il quantitativo richiesto, per codice della nomenclatura delle restituzioni, se tale quantitativo non supera quello indicato nella colonna 5 dell'allegato,
b) se il quantitativo richiesto, per codice della nomenclatura delle restituzioni, supera quello indicato nella colonna 5 dell'allegato, sono accettate nella misura in cui lo consente l'applicazione dei coefficienti di assegnazione indicati nella colonna 6 dell'allegato;
- da richiedenti diversi da quelli di cui al primo trattino che dimostrino di aver esportato negli Stati Uniti i prodotti in questione nel corso di almeno due dei tre anni precedenti:
a) sono accettate per il quantitativo richiesto, per codice della nomenclatura,
b) se il quantitativo richiesto, per codice della nomenclatura delle restituzioni, supera quello indicato nella colonna 7 dell'allegato, sono accettate nella misura in cui lo consente l'applicazione dei coefficienti di assegnazione indicati nella colonna 8 dell'allegato;
- da richiedenti diversi da quelli di cui al primo e al secondo trattino, sono respinte.
2. Le domande di titoli di esportazione provvisori, presentate a norma del regolamento (CE) n. 2084/1999, per i gruppi di prodotti identificati dai numeri 18, 22-Tokyo e 22-Uruguay nella colonna 3 dell'allegato, sono accettate per i quantitativi richiesti. Su successiva richiesta dell'operatore da presentarsi entro quindici giorni lavorativi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e previa costituzione della cauzione prevista, possono essere rilasciati titoli di esportazione provvisori per ulteriori quantitativi nella misura consentita dai coefficienti indicati nella colonna 9 dell'allegato.
Storico versioni
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