Art. 2
In vigore dal 29 ott 1999
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1999.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1.
(2) GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105.
(3) GU L 133 del 17.6.1995, pag. 9.
(4) GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 58.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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