Art. 1
In vigore dal 27 ott 1999
1. Per i prodotti originari di paesi diversi dalla Bulgaria, dalla Polonia e dalla Romania, le prime domande di titoli d'importazione a norma del regolamento (CE) n. 2125/95 nel quadro del contingente tariffario per l'anno 2000 sono presentate alle autorità competenti degli Stati membri nei giorni 13 e 14 dicembre 1999.
2. I quantitativi oggetto delle domande di cui al paragrafo 1 sono comunicati alla Commissione il 15 dicembre 1999, conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2125/95.
3. In deroga all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2125/95, i suindicati titoli d'importazione sono rilasciati il 3 gennaio 2000, fatte salve le misure particolari di cui allo stesso paragrafo.
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