Art. 2

In vigore dal 25 ott 1999
1. Per tutte le singole operazioni costitutive dei pagamenti e delle entrate per conto del FEAOG, sezione "garanzia", ciascuno Stato membro tiene a disposizione della Commissione tutte le informazioni indicate con una "X", "A" o con una "B", per ciascuna voce di bilancio interessata, nella tabella che figura nell'allegato I. Queste informazioni devono essere tenute in forma di registrazioni computerizzate. 2. Su richiesta scritta della Commissione, e unicamente al fine di preparare i controlli documentali o sul posto, gli organismi di coordinamento le trasmettono queste registrazioni computerizzate entro trenta giorni feriali, secondo le specifiche tecniche indicate nell'allegato II. 3. La Commissione assicura la riservatezza e la sicurezza delle registrazioni computerizzate che le sono comunicate dai singoli Stati membri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1999:2390:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo