Art. 1
In vigore dal 25 ott 1999
1. Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1040/1999, le due linee relative ai mesi di dicembre e gennaio sono sostituite dalla linea unica seguente:
">SPAZIO PER TABELLA>"
2. In deroga all', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1859/93, i titoli d'importazione per l'aglio originario della Cina rilasciati con riguardo al periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono validi per un periodo di ottanta giorni dalla data del rilascio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:1999:2255:oj#art-1