Art. 2

In vigore dal 25 ott 1999
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica alle domande presentate relativamente al 1999 e alle successive campagne di commercializzazione. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 337 del 4.12.1990, pag. 7. (2) GU L 30 del 3.2.1994, pag. 9. (3) GU L 219 del 7.8.1991, pag. 15. (4) GU L 286 dell'8.11.1996, pag. 10. ALLEGATO >SPAZIO PER TABELLA>
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