Art. 2
In vigore dal 15 ott 1999
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 1999.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.
(2) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 8.
(3) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 36.
(4) GU L 164 del 30.6.1999, pag. 53.
(5) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 48.
ALLEGATO
Massimali della prima rata dell'aiuto compensativo, in milioni di euro
>SPAZIO PER TABELLA>
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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