Art. 2

In vigore dal 15 ott 1999
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1. (2) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 8. (3) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 36. (4) GU L 164 del 30.6.1999, pag. 53. (5) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 48. ALLEGATO Massimali della prima rata dell'aiuto compensativo, in milioni di euro >SPAZIO PER TABELLA>
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