Art. 1

In vigore dal 1 ott 1999
Con effetto dal 1o gennaio 1999, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni versate nella moneta del paese in cui il funzionario presta servizio sono stabiliti come indicato in allegato. I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per il mese che precede la data di cui al primo comma.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1999:2120:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo