Art. 1
In vigore dal 1 ott 1999
Si ritiene che le catture di scorfano nelle acque delle divisioni CIEM XIV/XII/V (zone di pesca comunitarie e zone esterne alla giurisdizione in materia di pesca degli altri Stati costieri) effettuate da navi battenti bandiera del Portogallo o registrate in Portogallo abbiano esaurito il contingente assegnato a tale Stato membro per il 1999.
La pesca dello scorfano nelle acque delle divisioni CIEM XIV/XII/V (zone di pesca comunitarie e zone esterne alla giurisdizione in materia di pesca degli altri Stati costieri) effettuate da navi battenti bandiera del Portogallo o registrate in Portogallo è vietata, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di tali navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.
Storico versioni
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