Art. 2
In vigore dal 19 lug 1999
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1999.
Per il Consiglio
Il Presidente
K. HEMILÄ
(1) GU C 59 dell'1.3.1999, pag. 16.
(2) GU C 219 del 30.7.1999.
(3) GU C 169 del 16.6.1999.
(4) GU L 132 del 28.5.1988, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 859/1999 (GU L 108 del 27.4.1999, pag. 9).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1999:1679:oj#art-2