Art. 2
In vigore dal 19 lug 1999
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 1999.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1999.
Per il Consiglio
Il Presidente
K. HEMILÄ
(1) GU C 70 del 13.3.1999, pag. 14.
(2) Parere espresso il 14 aprile 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU L 351 del 23.12.1997, pag. 13.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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