Art. 2

In vigore dal 19 lug 1999
1. Per i fichi secchi non trasformati, le verifiche relative a caratteristiche e calibro vengono effettuate sulla base di campioni rappresentativi dell'insieme della partita prelevati dal trasformatore, d'intesa con il produttore. I campioni sono esaminati in contraddittorio dal trasformatore e dal produttore e i risultati dell'esame vengono registrati. A tal fine, si intende per "partita" l'insieme dei prodotti presentati contemporaneamente da uno stesso produttore o da un'organizzazione di produttori per essere presi in consegna dal trasformatore. 2. Per i fichi secchi, il trasformatore verifica mediante campionatura su ciascuna partita venduta il rispetto delle caratteristiche richieste per beneficiare dell'aiuto nonché il calibro. I risultati di tali verifiche vengono registrati. Il peso netto di ciascun campione da esaminare deve essere di almeno un chilogrammo. 3. Gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali in materia di scarti di cernita, in particolare per quanto concerne la percentuale minima, il controllo e la destinazione.
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