Art. 2

In vigore dal 9 lug 1999
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1999. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13. (2) GU L 320 dell'11.12.1996, pag. 1. (3) GU L 163 del 2.7.1996, pag. 15. (4) GU L 200 del 16.7.1998, pag. 13. ALLEGATO I PRODOTTI VITIVINICOLI Bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie (1o luglio 1999 - 30 giugno 2000) >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II Importi degli aiuti concessi per i prodotti di cui all'allegato I >SPAZIO PER TABELLA>
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