Art. 2
In vigore dal 9 lug 1999
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1999.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1999.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13.
(2) GU L 320 dell'11.12.1996, pag. 1.
(3) GU L 163 del 2.7.1996, pag. 15.
(4) GU L 200 del 16.7.1998, pag. 13.
ALLEGATO I
PRODOTTI VITIVINICOLI
Bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie
(1o luglio 1999 - 30 giugno 2000)
>SPAZIO PER TABELLA>
ALLEGATO II
Importi degli aiuti concessi per i prodotti di cui all'allegato I
>SPAZIO PER TABELLA>
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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