Art. 1
Il regolamento (CE) n. 2198/98 è modificato come segue:
In vigore dal 9 lug 1999
1) Il testo dell' è sostituito dal seguente testo: "
1. La gara concerne un quantitativo massimo di 1600325 tonnellate di orzo che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo, eccettuati gli Stati Uniti d'America, il Canada e il Messico.
2. Le regioni nelle quali è immagazzinato il quantitativo di 1600325 tonnellate di orzo figurano nell'allegato I."
2) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:1999:1510:oj#art-1