Art. 1

Il regolamento (CE) n. 2198/98 è modificato come segue:

In vigore dal 9 lug 1999
1) Il testo dell' è sostituito dal seguente testo: " 1. La gara concerne un quantitativo massimo di 1600325 tonnellate di orzo che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo, eccettuati gli Stati Uniti d'America, il Canada e il Messico. 2. Le regioni nelle quali è immagazzinato il quantitativo di 1600325 tonnellate di orzo figurano nell'allegato I." 2) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
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