Art. 1
In vigore dal 8 lug 1999
1. Ogni domanda di diritti d'importazione presentata a norma del regolamento (CE) n. 1081/1999 per il numero d'ordine 09.0001 è accolta limitatamente ai seguenti quantitativi:
a) 28,9603 % dei quantitativi importati ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1081/1999;
b) 1,2775 % dei quantitativi richiesti ai sensi dell', paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1081/1999.
2. Ogni domanda di diritti d'importazione presentata a norma del regolamento (CE) n. 1081/1999 per il numero d'ordine 09.0003 è accolta limitatamente ai seguenti quantitativi:
a) 31,4639 % dei quantitativi importati ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1081/1999;
b) 1,3788 % dei quantitativi richiesti ai sensi dell', paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1081/1999.
Storico versioni
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