Art. 2

In vigore dal 24 giu 1999
1. Gli Stati membri raccolgono e mettono a disposizione della Commissione, anteriormente al 1o febbraio 2000, tutti i dati scientifici disponibili relativi all'impatto, per le risorse, delle attività di pesca esercitate alle condizioni di cui all', paragrafo 1, e all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1626/94. Queste informazioni debbono comprendere le caratteristiche della flotta, i dettagli tecnici degli attrezzi impiegati e la dinamica delle popolazioni dei biotopi che potrebbero essere interessati da queste attività di pesca. 2. In base a tutte le informazioni scientifiche disponibili la Commissione presenta al Consiglio, anteriormente al 16 aprile 2000, una proposta volta a stabilire se le attività di pesca di cui al primo paragrafo possano continuare e le relative condizioni tecniche. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, decide in merito alla proposta entro e non oltre il 31 maggio 2000.
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Art. 2 Regolamento (UE) 1999/1448 | Portale Normativo