Art. 3
In vigore dal 24 giu 1999
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1999.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1999.
Per il Consiglio
Il Presidente
J. TRITTIN
(1) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105) e dall'atto di adesione del 1994.
(2) GU C 59 dell'1.3.1999, pag. 27.
(3) Parere espresso il 14 aprile 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(4) Parere espresso il 28 aprile 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(5) GU L 301 del 20.11.1984, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3513/93 (GU L 320 del 22.12.1993, pag. 5).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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