Art. 2
In vigore dal 24 giu 1999
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1999.
Per il Consiglio
Il Presidente
J. TRITTIN
(1) GU L 148 del 28.6.1968, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1254/1999 (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21).
(2) GU C 59 dell'1.3.1999, pag. 24.
(3) Parere espresso il 14 aprile 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(4) Parere espresso il 28 aprile 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(5) GU L 185 del 30.6.1998, pag. 7.
(6) GU L 123 del 7.5.1981, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1026/91 (GU L 106 del 26.4.1991, pag. 2).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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